Settimanale di propaganda riformista
numero 104 del 22 maggio 2013A conti fatti
Quando le opinioni sono numeri
Unioni civili e legami sociali dopo Milano

Prima di tutto un avviso ai naviganti (per un numero agostano metafora d'obbligo). Guai a contrapporre la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio (articolo 29 Cost.) e quella delle stabili convivenze che rientrano tra le formazioni sociali (art. 2 Cost.), due fenomeni diversi tra di loro ma che interessano entrambi un legislatore attento alla forza dei legami sociali. Tutte le volte in cui si gioca alla contrapposizione (come accadde ai tempi del family day) si finisce col penalizzare entrambi, in un clima di rissa che danneggia tutti.
Deto ciò, com'è noto, pochi giorni fa il Consiglio Comunale di Milano ha approvato un'interessante delibera di 5 articoli, da cui è necessario partire perché rappresenta uno dei più significativi modelli di riferimento per una possibile legislazione sulle unioni civili a Costituzione invariata. Se invece, per affrontare specificamente il problema delle sole coppie di persone omosessuali, si intendesse perseguire la strada del matrimonio essa richiederebbe una revisione costituzionale, com'è chiaramente affermato dalla sentenza 138/2010 della Corte costituzionale, ritenendo essa la diversità dei sessi tra i coniugi un pilastro che "non può essere superato per via ermeneutica". Nè ci sono Corti europee che, sulla base di una diversa legittimazione, possano imporre dall'esterno soluzioni diverse rispetto a quelle che discendono dalla nosta Costituzione.
Tornando al testo della delibera, l'articolo 1 istituisce un apposito registro delle unioni civili, intenendo con ciò rimarcare la specifità del fenomeno, in particolare rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio regolata dall'articolo 29 della Costituzione. Le unioni civili rientrano invece nella copertura assicurata alle formazioni sociali dall'articolo 2 della Costituzione
L'articolo 2 della delibera le definisce partendo dalla vigente legislazione anagrafica, il Dpr 223/1989, come aveva a suo tempo pionieristicamente proposto Ermanno Gorrieri, uno degli studiosi più attenti all'importanza dei legami sociali. Il Dpr, partendo dalla logica tipica dell'anagrafe, rilevare il fatto, ciò che esiste effettivamente, sviluppa nel comma 1 del suo articolo 4 il concetto che già esisteva da alcuni decenni, di "famiglia anagrafica", così definita:
"Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune."
Cosa si intese fare allora rispetto alla normativa precedente? Prima del 1989 la "famiglia anagrafica" si fondava sul vincolo economico, sulla messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale dei componenti. Invece da allora sono sufficienti anche i soli vincoli affettivi, prendendo atto di un'evoluzione sociale in corso, la medesima di cui ha poi tenuto conto la Corte costituzionale. Possiamo dire che dal 1989 la "famiglia" anagrafica è un maxi-contenitore che tiene insieme a scopi esclusivamente anagrafici famiglie fondate sul matrimonio, singles e varie forme di convivenza, di coppia o anche di più persone.
Cosa fa a questo punto la delibera? Volendo passare dal fatto al diritto o, più esattamente, volendo far nascere il diritto dal fatto, prima ritaglia in questo maxi-contenitore che ha come minimo comun denominatore i vincoli affettivi e la coabitazione le realtà di coppia formate da "due persone maggiorenni", quindi impegna il Comune a tutelarle e sostenerle superando situazioni non discriminatorie in alcuni ambiti prioritari su cui è competente il Comune. Importante la scelta di aprire a tutte le coppie, a prescindere dal sesso e dall'orientamento sessuale che, come tale, non rileva. Vi è infatti chi sostiene che la regolamentazione delle unioni civili dovrebbe riguardare solo le coppie dichiaratamente omosessuali, escludendo quindi sia le persone eterosessuali (che hanno a disposizione il matrimonio) sia le persone unite da vincoli affettivi di natura diversa (che non avrebbero rilievo). In termini logici questa posizione presenta alcuni argomenti sensati, ma tuttavia credo che finisca per risultare contraddittoria rispetto alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha prima riconosciuto il valore delle stabili convivenze tra persone di sesso diverso (sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988) sostenendo che anch'esse dovessero avere un quadro di diritti e doveri sia pure non rigidamente equiparabili al matrimonio (meglio se varato dal legislatore, ma nel caso anche la Corte si riserva di intervenire direttament) e poi anche quello delle stabili convivenze tra persone omosessuali (138/2010, con conclusioni analoghe). Una legislazione fatta per le sole unioni civili tra persone omosessuali rischierebbe, credo, di confliggere col principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. A meno che non ci siano delle letture diverse e più convincenti della giurisprudenza costituzionale che si possano opporre a questa mia ricostruzione, che al momento però non vedo.
C'è solo una perplessità sul comma 4 dell'articolo 2 che è spostato solo sul versante dei diritti, mentre occorrerebbe già qui anche far perno sui doveri comuni che ci si assumono comunque in una stabile convivenza, pur diversa dal matrimonio, non solo reciprocamente ma anche verso le istituzioni..
L'articolo 3 della delibera prevede poi che su richiesta degli interessati il Comune rilasci un attestato di unione civile basata su vincolo affettivo, precisando (qui sì) che quest'ultimo significa precisamente "reciproca assistenza morale e materiale" (quindi anche un fondamento doveristico) e che il Comune possa verificare l'effettività della convivenza, dato che il diritto nasce appunto dal fatto e si mantiene per la permanenza del fatto.
L'articolo 4 precisa che hanno diritto a richiedere l'iscrizione "due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune" e che l'iscrizione è preclusa a "coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio." Unione civile e famiglia fondata sul matrimonio sono fenomeni distinti e ovviamente anche non cumulabili tra di loro.
L'articolo 5 regolamenta la cancellazione che può avvenire per cessazione "dalla situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune" o del venir meno del vincolo affettivo su richiesta anche di una sola delle parti. Anche qui la soluzione è logica rispetto al modello del diritto che nasce dal fatto, finché esso esista.
Non so se queste specifiche soluzioni si possono generalizzare a tutto il Paese come base anagrafica comune per impostare un quadro organico di diritti e doveri. Credo però che il tema dei legami sociali, anche con nuovi strumenti normativi e di policy, si presti bene ad unire e non a contrapporre ciò che è distinto, ma non separato, dagli articoli 2 e 29 della Costituzione. E' la strada da percorrere.

Stefano Ceccanti. Senatore del Pd dal 2008, membro della commissione Affari costituzionali, è ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università La Sapienza di Roma. Ultimo libro, Al cattolico perplesso. Chiesa e politica all'epoca del bipolarismo e del pluralismo religioso.
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