Settimanale di propaganda riformista
numero 108 del 18 giugno 2013Le bombe intelligenti
Armi di riformismo di massa
Alla Chiesa piace la terzietà del giudice

Naturalmente non esistono pronunciamenti del Magistero sulla proposta di riforma della giustizia recentemente avanzata dal Governo italiano. Tuttavia non è certo difficile trovare orientamenti nella Dottrina Sociale della Chiesa relativi alla funzione della legge positiva e all'amministrazione della giustizia. Si tratta di una tradizione plurisecolare, rinverdita - ad esempio - quando il Concilio si è occupato di libertà religiosa, consolidatasi anche in sede pratica lungo la millenaria consuetudine della Chiesa con il diritto e le leggi, anche nella sua vita per così dire interna (basti pensare alla legge canonica). Diritti della persona e principio di sussidiarietà sono tra i riferimenti primari in proposito. Tale riferimento implica tra l'altro che tutti i poteri sociali e, tra questi, i poteri politici debbano essere specifici, limitati e responsabili.
In questa prospettiva, e sempre in linea di principio, non si può che considerare largamente insoddisfacente, addirittura intollerabile, che il giudice e l'avvocato della pubblica accusa facciano parte della stessa organizzazione e che, dunque, il giudice non sia equidistante tra accusa e difesa. Il principio della terzietà del giudice è garanzia fondamentale, necessaria ma non sufficiente, della distinzione tra diritto e legge positiva e della superiorità del primo sulla seconda: grande patrimonio della tradizione romanistica e della tradizione cristiana.
La affermazione dell'obbligatorietà dell'azione penale, poi, corrisponde alla difesa di un mito, se non di un'ipocrita ideologia. Le notizie di reato eccedono sempre largamente le risorse umane degli inquirenti. Questo dato impone, come ogni sfera della vita secolare, un tasso di discrezionalità in chi conduce le indagini, persegue i reati e istruisce le accuse, il quale se non altro ordina temporalmente e dunque stabilisce priorità tra le proprie azioni. Questa discrezionalità non può essere né ignorata né eliminata, ma può e, soprattutto, deve essere resa responsabile, e di una responsabilità imputabile di fronte ai cittadini. Dal modello statunitense a quello francese abbiamo infinite forme di responsabilizzazione dell'azione inquirente e istruttoria. Ciò non lede in alcun modo la indipendenza di questo potere, a patto che non si contrabbandi - ma saremmo fuori da democrazia e liberalismo, oltre che dai principi della Dottrina Sociale della Chiesa - irresponsabilità per indipendenza (innanzitutto dei Pm).
Separare le carriere tra giudici e Pm è condizione necessaria ma non sufficiente dell'autonomia dei giudici. Naturalmente, nel processo di riforma c'è spazio ed anzi c'è bisogno di una opposizione democratica che, condividendo questi principi, renda pubblica e ricca di alternative praticabile la operazionalizzazione di questi principi che certo non è deduttiva né semplice.

Luca Diotallevi. Insegna Sociologia all'Università di Roma Tre. Ha trascorso periodi di studio presso le Università di Bielefeld, Oxford, Harvard e Cambridge. È vice presidente del Comitato Scientifico Organizzatore delle Settimane Sociali italiane. Ultimo libro: Una alternativa alla laicità .
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